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COME CAMBIANO LE REGOLE DEI GAS REFRIGERANTI

Ci sono due Regolamenti dell’Unione Europea che hanno un significativo impatto sull’uso dei gas refrigeranti.

Regolamento EU n. 517/2014

Il regolamento, entrato in vigore il 10 giugno 2014 con effetto dal 1 gennaio 2015, abroga il precedente Regolamento CE 842/2006 disciplina l'uso dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gases) responsabili del riscaldamento globale.

In attuazione del regolamento in Italia é stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (DPR 146/2018) entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.
Il regolamento:
a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento.

Tra le modifiche principali che possono essere ricordate:

Controlli delle perdite

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche per il loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito. Gli operatori di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
I registri vanno tenuti dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni.

Certificazione

E’ previsto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di
a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
b) controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero .
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi.

Viene mantenuto l’obbligo di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio.

Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

Restrizioni all’immissione in commercio

La novità più rilevante è quella legata all’introduzione di restrizioni all’immissione in commercio.

I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.

Divieto di immissione in commercio

L’allegato III contiene un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali l’immissione in commercio, è vietata a decorrere dalla data indicata nello stesso allegato.

Potenziale di riscaldamento globale

Viene introdotta una nuova unità di misura, GWP (=global warming potential ossia in italiano potenziale di riscaldamento globale) che è un indice della misura in cui una sostanza influisce sull’effetto serra rispetto all’Anidride Carbonica CO2. Ha come riferimento il riscaldamento globale prodotto da una unità di CO2 (= 1 kg) in 100 anni
Verranno assegnati a ciascun Produttore e/o Importatore delle quote (quantitativi) espresse in GWP di prodotti F-gas da immettere sul mercato.
Divieto di utilizzo di F-GAS con un valore di GWP superiore a 2500 in manutenzione a partire dal 2020.
Riduzione progressiva delle quantità di F-gas che potranno essere commercializzate, calcolato sulla base delle quantità GWP equivalenti, a partire dal 1° gennaio 2015 fino ad un livello minimo del 21% previsto per il 2030.

 


Regolamento EU 2037/2000

sulle sostanze dannose per lo strato di ozono, influisce sull'uso di gas refrigeranti HCFC, come l'R 22. 

Il regolamento sui gas dannosi per l'ozono è entrato in vigore nel 2000 ed ha già vietato l’uso di gas refrigeranti HCFC come l’R22 nei nuovi sistemi. L'R22 resta un refrigerante assai diffuso negli impianti esistenti. Il Regolamento ha proibito l’utilizzo del R22 come fluido di riempimento per la manutenzione dal 2010 (per il fluido vergine) e dal 2015 (anche per il fluido recuperato). Tutto questo è di cruciale importanza per molte aziende e significa che tutti gli utilizzatori di R22 e di altri HCFC devono considerare il passaggio a refrigeranti alternativi o l’acquisto di nuove apparecchiature. 

Dal 1 gennaio 2015 non é più possibile utilizzare R22 nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data.

In allegato è consultabile una guida, tradotta da un documento in lingua inglese, in cui sono riportate informazioni sui regolamenti e consigli operativi per adeguarsi e conformarsi a tale normativa (il testo é del 2007 per cui potrebbe risultare non più valido in taluni aspetti).

 

 


 Documenti collegati in formato .pdf

nota bene: regolamenti e leggi più recenti potrebbero aver abrogato tutto o solo in parte di regolamenti e leggi precedenti !

D.P.R. 146/2018 in attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014

Regolamento EU 517/2014

Regolamento Tecnico RT-29 di Accredia, e chiarimenti per l'applicazione dell'accreditamento - Faq 2014

D.P.R. 43/2012
(regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra)

Regolamento CE 308/2008
(formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri)

Regolamento CE 303/2008
(requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra)

Regolamento CE 842/2006 (abrogato)

Regolamento CE 2037/2000 (sulle sostanze che riducono lo stato di ozono)

 

Slides seminario F-Gas Ministero dell'Ambiente del 6 maggio 2014

Comunicazione della Sapio sulle "implicazioni a breve e medio termine" del Reg. 517/2014

" A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors" a cura della Air conditioning and Refrigeration European Association – AREA - http://www.area-eur.be/

 

 


 Link esterni

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
European Commission - Climate Action - Fluorinated Gases

http://www.fgas.it/
Registro Nazionale gas fluorurati

Rivoira Refrigerant Gases
Azienda leader in Italia, di cui la Uniweld é agente con deposito

http://www.fluorocarbons.org/
European Fluorocarbons Technical Committee (EFCTC)